Gestione impianti sportivi comunali: accolto mio odg

03 giugno 2017

Qualche spiraglio positivo per i Comuni alle prese con l’affidamento della gestione di palestre e impianti sportivi per la prossima annata sportiva che inizierà a settembre. Il Governo ha accolto un mio ordine del giorno alla manovra correttiva di bilancio approvata il 1º giugno scorso alla Camera, con cui si impegna a chiarire, in attesa di un generale riordino della materia, che per l’affidamento dei servizi di gestione degli impianti sportivi, privi di rilevanza economica (come lo sono la maggior parte di quelli di proprietà dei comuni di piccole e medie dimensioni) vale il criterio di preferenzialità a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche attive sul territorio. Un intervento chiarificatore era stato peraltro già sollecitato dall’Associazione comuni della Marca trevigiana, segnalando le difficoltà in cui si trovano amministratori e funzionari comunali nel continuare ad affidare, con modalità semplificate, la gestione degli impianti sportivi alle associazioni sportive del volontariato locale. Infatti, l'art. 90 inserito nella Finanziaria 2003 e le normative regionali di attuazione hanno consentito sino ad oggi, pur tenendo conto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza, ai Comuni di affidare palestre e o spazi per l’attività sportiva all’aperto a società dilettantistiche che, a fronte di un modesto contributo e quindi con un risparmio anche per la finanza pubblica, hanno garantito attraverso personale volontario la fruibilità degli impianti. Ora, in attesa di un riordino della materia che tenga conto anche dei rilievi dalla delibera Anac n. 1300 del 2016, si tratta di evitare una situazione di stallo che impedirebbe a molti nostri Comuni di continuare a garantire, con un minimo impiego di risorse, la promozione dello sport sociale per ragazzi e anziani. A seguire il testo del mio odg:

 

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/134
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo presentato 
Mercoledì 31 maggio 2017
modificato 
Giovedì 1 giugno 2017, seduta n. 808

 La Camera, 

premesso che: 
il provvedimento in commento contiene norme di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi; 
con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, l'ANAC è intervenuta, a seguito di una richiesta di parere della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – Comitato regionale Piemonte – sull'affidamento della gestione degli impianti sportivi da parte dei comuni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici); 
l'ANAC ha distinto tra la gestione di impianti sportivi a rilevanza economica – qualificabile quale concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Codice, che deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del Codice stesso – e la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica. Quest'ultima sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, ai sensi dell'articolo 164, comma 3, dovrebbe comunque essere ricondotta nella categoria degli «appalti di servizi», da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV; 
la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è quella fatta dai comuni mediante le associazioni sportive dilettantistiche regolata dall'articolo 90 commi 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) in cui il legislatore ha mostrato un favor per tali affidamenti disponendo che «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.»; 
l'ANAC, nella citata delibera, rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la «gestione degli impianti sportivi» nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, sia superata la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della legge n. 289 del 2002, sopra richiamato; 
considerato che: 
la disposizione dell'articolo 90 comma 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 motiva il regime differenziato soprattutto per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in ragione del fatto che la gestione di tali impianti privi di rilevanza economica è svolta dalle associazioni sportive mediante personale volontario a fronte di un canone di concessione modesto ovvero a fronte di un contributo economico per le attività sociali svolte dalle società sportive; 
la Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2004, n. 272, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 113-bis del TUELL, relativo alla «gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica», riconoscendo la problematica ha affermato testualmente che: «per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale»; 
l'articolo 118 comma 4 della Costituzione del resto favorisce proprio l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà tra i vari livelli dello Stato; 
rilevato che: 
includere la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica nella categoria degli appalti di servizi comporta per i comuni la necessità di trovare ulteriori specifiche risorse; 
oltre l'aspetto economico, si deve in ogni caso tener conto anche del ruolo educativo svolto dalle associazioni sportive, in particolare con i minori, ma non solo. Pensiamo ad esempio agli impianti delle bocciofile che operano con anziani nei confronti dei quali svolgono un ruolo di inclusione e socializzazione; 
anche lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore prevede la possibilità per la PA di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni, di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo, svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale; 
a seguito della delibera Anac n.1300 del 2016 i comuni, che sono in fase di chiusura della gestione dell'annata sportiva e devono stabilire a chi affidare gli impianti sportivi dal prossimo settembre, sono in difficoltà per continuare ad affidare alle associazioni sportive dilettantistiche del volontariato locale la gestione degli impianti sportivi destinati alla promozione dello sport sociale, privi di rilevanza economica; 
appare necessario prevedere un chiarimento in merito alle disposizioni applicabili alla gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per coniugare le esigenze dei cittadini con un esercizio trasparente e sostenibile da parte degli enti territoriali locali, con lo scopo di salvaguardare il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, anche in relazione ai risparmi di spesa conseguibili dai comuni come stabilito dall'articolo 90 della citata legge n. 289 del 2002,

impegna il Governo:

a chiarire, in attesa di un generale riordino organico della materia, che per l'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica vale il criterio di preferenzialità a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, così come previsto dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. 
9/4444-A/134(Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato, Paola Bragantini

 


pubblicata il 03 giugno 2017

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