Morositŕ incolpevole: tutelare le famiglie

30 marzo 2011

Le società di servizi pubblici locali prima di sospendere l'erogazione di energia elettrica, acqua e gas a utenti non in regola con il pagamento delle bollette devono assicurarsi attraverso i servizi sociali dei Comuni che non si tratta di una morosità incolpevole. Più precisamente, se i servizi sociali attivati dalle stesse società erogatrici verificano, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni ed enti caritativi, che all'utenza morosa corrisponde un nucleo familiare con minori, anziani o comunque soggetti deboli, in condizioni di indigenza economica tale da non poter far fronte ai bisogni essenziali, l'erogazione del servizio non potrà essere in alcun modo sospesa. E' quanto prevede la proposta di legge messa a punto da Simonetta Rubinato, deputata democratica, con la quale viene prevista la costituzione presso il Ministero delle Politiche sociali di un apposito Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

"Sono sempre più numerose le famiglie, quasi quattro milioni, che vivono al di sotto della soglia di povertà - spiega la parlamentare componente della Commissione Bilancio della Camera -. Queste famiglie vivono spesso in alloggi di scarsa qualità e quando vengono privati dell'energia elettrica o del gas sono costrette ad utilizzare mezzi di fortuna per riscaldarsi. E' in queste situazioni di precarietà che spesso si sono sviluppati incendi od esalazioni di monossido di carbonio da rudimentali bracieri che hanno causato la morte degli inquilini, in particolare di bambini. Non è accettabile che aziende pubbliche, che spesso chiudono in utile i loro bilanci, siano insensibili ad un'emergenza sociale diffusa".

Il Fondo, proposto dall'on. Rubinato, attinge ad una parte delle risorse già destinate alla social card. Gli oneri relativi a tali utenze, per il periodo in cui sussiste la condizione di morosità, sono infatti a carico provvisorio delle società che gestiscono servizi pubblici locali che, entro 90 giorni dall'accertata condizione di indigenza dell'utente, possono chiederne il rimborso ai Comuni, che a loro volta si rivarranno sulle risorse del Fondo.

 

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pubblicata il 30 marzo 2011

 
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