Non possiamo risolvere i problemi se non abbandoniamo il modo di pensare che li ha creati - A. Einstein

DDL cofirmatario - pg. 2

Atto Senato 1173 - Istituzione del Giorno del Ricordo dedicato ai civili e ai militari caduti nell’ambito di missioni internazionali

    Per celebrare la memoria dei cittadini italiani inviati in missione dallo Stato e caduti nell’adempimento del loro dovere, la sen. Simonetta Rubinato ha sottoscritto un disegno di legge, di cui prima firmataria è la sen. Rosa Villecco, vedova del funzionario del Sismi Nicola Calipari ucciso a Baghdad il 4 marzo 2005, che prevede il riconoscimento del 2 dicembre come giornata del ricordo.         Nel corso di questa giornata le amministrazioni pubbliche organizzano cerimonie commemorative e celebrative dei caduti di tutte le missioni internazionali nelle quali l’Italia è stata impegnata a partire dal 1979 ed espongono a mezz’asta le bandiere sugli edifici pubblici. Nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede ancora il ddl, vengono istituiti dei momenti di riflessione destinati all’approfondimento del tema dei diritti inalienabili della dignità dell’uomo.
    Tale disegno di legge è stato assorbito dall'Atto Senato 1003, che, in data 2 maggio 2007, è stato definitivamente approvato divenendo legge n. 56/2007 ("Istituzione del "Giorno della memoria" dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ": la ricorrenza cade il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro).

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Atto Senato 1257 - Istituzione della Giornata della memoria e dell' impegno per le vittime delle mafie

    È stato sottoscritto anche dalla sen. Simonetta Rubinato il disegno di legge di iniziativa del sen. Russo Spena che riconosce il 21 marzo come “Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie”. “In occasione della giornata – prevede il disegno di legge – le istituzioni pubbliche, di intesa con le associazioni antimafia, promuovono e organizzano cerimonie, incontri e momenti di riflessione oltre che mostre e pubblicazioni da diffondere in special modo nelle scuole di ogni ordine e grado”.

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Atto Senato 1300 - Disposizioni in materia di personale del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio e applicazione dei limiti di spesa finanziata da fondi statali

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Atto Senato 1310 - Nuove norme per la sepoltura delle vittime civili di guerra

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Atto Senato 1343 - Modifiche agli articoli 262 e 676 del codice di procedura penale, in materia di devoluzione allo Stato delle somme di denaro e dei titoli sequestrati e non reclamati

    Il disegno di legge, di iniziativa del sen. D'Ambrosio, sottoscritto anche dalla sen. Rubinato, intende colmare una lacuna del nostro ordinamento. Presso le banche e gli uffici postali, infatti, giacciono somme di denaro e titoli di credito sottoposti da numerosi anni a sequestro penale, sebbene siano divenute irrevocabili le sentenze relative ai procedimenti in cui il sequestro fu disposto e ciò avviene perché le sentenze stesse non ne disponevano la confisca. Il codice di procedura penale vigente stabilisce che tali somme siano restituite all'avente diritto, ma nulla prevede per l'ipotesi che le stesse non siano state confiscate né rivendicate dagli aventi diritto. Il ddl introduce una modifica dell'art. 262 c.p.p., prevedendo che dopo cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta a impugnazione, le somme e i titoli sequestrati, se non è stata comunque disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, siano devoluti allo Stato.
    Tale modifica, grazie a un emendamento accolto durante la discussione dell'ultima finanziaria, è stata inserita all'art. 2, comma 612 e 613 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Il successivo comma 614 stabilisce che le risorse così reperite sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

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Atto Senato 1424 - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli

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Atto Senato 1438 - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di impugnazioni

    Sottoscritto dalla sen. Simonetta Rubinato e da altri 16 parlamentari è il disegno di legge n. 1438 proposto dal sen. D’Ambrosio che modifica il codice di procedura penale in materia di impugnazioni.
    Nessuno dubita più ormai che il vero male che affligge la Giustizia italiana sia quello dei tempi di definizione dei processi diventati ormai lunghissimi, troppo lunghi per uno Stato civile. Per alleggerire la situazione e rendere accettabili i tempi di definizione dei processi, non è necessario né opportuno procedere a una revisione completa del processo penale. La promulgazione di un nuovo codice comporterebbe, infatti, un ulteriore aggravio dei ritardi per la preparazione del personale e i necessari adeguamenti. È invece sufficiente, alla luce dell’esperienza fatta in questi anni di applicazione, procedere alla revisione solo di alcuni istituti, per renderli più semplici e funzionali e armonizzarli, per quanto possibile e compatibile con le nostre tradizioni, agli altri che più si avvicinano a quelli tipici del processo accusatorio, cui il nostro legislatore dell’88 e quello costituzionale, con la revisione dell’articolo 111 Cost., si sono certamente ispirati. Uno di questi punti è certamente quello relativo alla riforma del sistema delle impugnazioni.
    Considerato che la parte centrale e certamente più importante del processo è il giudizio di primo grado, in quanto è in quella sede e in quella solamente che viene raccolta la prova, per rendere il sistema delle impugnazioni armonico con detta struttura occorre pensare a una struttura simile a quella attualmente in vigore negli stati che adottano il sistema accusatorio. Al giudice d’appello si deve quindi riservare, in via esclusiva, la decisione sulla mancanza o illogicità della motivazione, ora attribuita alla Cassazione e attribuire allo stesso il potere di eliminare i vizi lamentati colmando le lacune ed eliminando le contraddittorietà della motivazione, quando possibile. Sempre al giudice d’appello si può riservare in via esclusiva l’esame dei motivi relativi all’inosservanza, in primo grado, delle norme processuali stabilite a pena di nullità di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza e, ovviamente, quello di raccogliere le prove ingiustamente non ammesse nel corso del giudizio di primo grado. Adottando questo sistema si darebbe, tra l’altro, un senso e una precisa funzione all’appello nei confronti delle sentenze pronunciate dalle Corti d’assise, che certamente ora non ha.     La Corte d’appello, infatti, non rivaluterebbe le prove ma si limiterebbe a controllare il rispetto di tutte le regole processuali poste a garanzia del diritto di difesa dell’imputato e dell’accertamento della verità, la correttezza dell’iter logico della motivazione della sentenza, se ogni prova è stata presa nella dovuta considerazione.
    Tale sistema comporterebbe, tra l’altro, una congrua riduzione del numero dei magistrati addetti alla Cassazione con benefici che non riguarderebbero solo gli organici della magistratura di merito ma anche e soprattutto una maggiore uniformità e coerenza delle decisioni della Corte, cui verrebbe restituita la mera funzione di legittimità.

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