Atto Senato 1452 - Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza
Non solo mafia e terrorismo. Il disegno di legge di iniziativa del sen. Bianco, sottoscritto anche dalla sen. Rubinato, si concentra su un altro aspetto della violenza: quella che si consuma negli stadi. Il provvedimento, oltre a introdurre nel codice penale il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, stabilisce che all’adeguamento degli impianti sportivi alle norme di sicurezza hanno l'obbligo di provvedere le società che li utilizzano, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Approvato in sede deliberante dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato, alla Camera a seguito di uno stralcio è stato suddiviso in due distinti progetti di legge: l'Atto Camera 2490-bis, recante "Modifiche al codice penale concernenti il reato di lesioni gravi o gravissime", il cui esame non è iniziato e l'Atto Camera 2490-ter, recante "Norme in materia di adeguamento degli impianti sportivi", il cui esame, iniziato in Commissione, si è interrotto a causa della fine della legislatura.
Atto Senato 1543 - Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell’ordine pubblico
La nostra Costituzione, agli articoli 3, 8 e 19, sancisce i principî di uguaglianza, pluralismo confessionale e libertà di professare la propria religione.
Al contempo, per tutelare la sicurezza dei cittadini, l’articolo 5 della legge n. 152 del ‘75 prescrive il divieto di “qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” in luogo pubblico “senza giustificato motivo”, e l’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 vieta di “comparire mascherato in luogo pubblico”, ma la giurisprudenza ha chiarito la non equiparazione della maschera all'utilizzo di indumenti celanti il volto che siano segno di una tipica fede.
La necessità di contemperare il rispetto per il pluralismo religioso con la garanzia della sicurezza dei cittadini è un’operazione delicata che spetta al legislatore. Il disegno di legge in oggetto intende introdurre una norma che chiarisca definitivamente i tanti dubbi interpretativi e stabilisca il divieto di usare indumenti, anche di segno religioso, quando occultino le sembianze di una persona, come è nel caso del burqa per le donne. In esso si ribadisce la libertà di professare la propria religione anche attraverso l’uso di indumenti, ma nel rispetto della sicurezza di uno Stato laico e dunque a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.
Atto Senato - 1545 Modificazioni al codice delle assicurazioni private
(di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, ed alla legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di procedura di risarcimento diretto e disciplina del sistema diretto di risarcimento)
Atto Senato 1561 - Misure in materia di sicurezza negli istituti di credito e negli uffici postali
Il disegno di legge intende affrontare il preoccupante fenomeno delle rapine presso gli istituti di credito e gli uffici postali, prevedendo misure per aumentare il livello di sicurezza delle sedi con sportelli aperti al pubblico e per inasprire le pene connesse alle rapine con presa in ostaggio di clienti e dipendenti e per le rapine cosiddette improprie.
Nel merito, il disegno di legge stabilisce, in particolare, che gli istituti di credito e Poste italiane Spa, al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità e l’integrità psicofisica della clientela e dei propri dipendenti e di prevenire gli eventi criminosi, sono tenute a installare, in ciascuna sede dotata di sportelli aperti al pubblico, idonei dispositivi di sicurezza nonché ad assicurare che, durante l’orario di lavoro, all’interno di ciascuna sede sia prevista la presenza di un numero di addetti alla sicurezza del personale e della clientela idoneo a prevenire eventuali eventi criminosi.
Atto Senato 1572 - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’abolizione delle candidature plurime
La normativa elettorale attualmente in vigore prevede le liste bloccate dei candidati di ogni partito e, così facendo, ha tolto la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, chiamandoli soltanto ad approvare elenchi decisi dai partiti. Inoltre impedisce alle donne di essere adeguatamente rappresentate poiché, in presenza di liste bloccate, non vi sono disposizioni che garantiscano una selezione interna dei candidati di ciascun partito equa o paritaria tra uomo e donna, come previsto dall’articolo 51 della Costituzione.
Il disegno di legge ha lo scopo di correggere tale normativa, reintroducendo il voto di preferenza, la cui abolizione ha azzerato il rapporto tra territorio e rappresentanza, e cancellando le cosiddette candidature plurime, con la eliminazione della possibilità di candidarsi in più di una circoscrizione per poi optare per una di esse.
Atto Senato 1591 - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
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