Federalismo a suon di consulenze

30 dicembre 2010

"Con la scusa del federalismo il Governo stanzia altri 12 milioni di euro per consulenze togliendo risorse che potevano essere utilizzate per ridurre la pressione fiscale a lavoratori ed imprese". La denuncia arriva dall'on. Simonetta Rubinato, deputata del Pd in Commissione Bilancio, che spiega: "Ai 7 milioni già stanziati dal Governo dal 2008 ad oggi per l'attività di consulenza, senza contare il costo della commissione tecnica nominata nel lontano 2003, ora si aggiungono i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2017 stanziati in un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza previsto dall'art. 28 della riforma universitaria da poco approvata in Parlamento. Se non fossimo intervenuti nel corso dell'approvazione alla Camera il fondo sarebbe stato addirittura pari a 22,5 milioni".

La norma prevede che "al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale", è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito fondo che sarà utilizzato per finanziare iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con regioni ed enti locali. "Siamo curiosi di conoscere i criteri con cui verranno assegnati i contributi - spiega la parlamentare veneta - perché non vorremmo si trattasse dell'ennesimo regalo fatto per garantire le logiche clientelari con cui si sta gestendo l'attuazione della riforma federalista. Mi chiedo infatti perché si è voluto istituire un nuovo Fondo assegnandolo al Ministro dell'Istruzione, quando si sarebbero potute utilizzare le risorse degli Enti locali alla formazione e aggiornamento professionale del personale, risorse che sono invece state ridotte del 50% a seguito del decreto legge 78/2010".

"Senza dimenticare - conclude l'on. Rubinato - che i 12 milioni saranno recuperati riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Una scelta assai discutibile in un momento in cui il Paese, provato dalla crisi, avrebbe assoluta necessità di politiche di rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, anche attraverso la riduzione della pressione fiscale".

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Articolo 28  del Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di riforma dell'università, approvato definitivamente il 23 dicembre scorso dal Senato

 

(Istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

L'articolo in titolo è stato introdotto ex novo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, nella seduta dello scorso 30 novembre 2010, attraverso l'approvazione da parte dell'Assemblea, con modifiche aggiuntive, di un emendamento.

Esso dispone (comma 1) l'istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, destinato, con una particolare attenzione, anche a quei funzionari pubblici degli enti locali interessati dall'assegnazione delle nuove responsabilità derivanti dall’applicazione delle norme sul federalismo fiscale47. L'ultimo periodo del comma 1, prevede inoltre che il Ministro possa, avvalendosi del Fondo, concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, di ricerca e di formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con regioni ed enti locali.

Il comma 2 dispone che l'accesso alle risorse del Fondo sia consentito alle università pubbliche, alle università private, alle fondazioni istituite tra università ed enti locali, per le finalità di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1, in numero massimo di due per tutto il territorio nazionale, una delle quali con sede nelle aree delle regioni dell’Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del regolamento comunitario sopra richiamato dispone che l'Obiettivo n. 1 si riferisca alle regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, sia inferiore al 75% della media comunitaria. In termini geografici, le regioni italiane rientranti nell'obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006, individuate dall'elenco di cui alla decisione della Commissione europea 1 luglio 1999, sono la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, con l'aggiunta del Molise in sostegno transitorio o phasing out. Si ricorda peraltro come a seguito della riforma dei Fondi Strutturali della Politica di Coesione della Unione Europea per il settennio 2007–2013, l'Obiettivo 1 è stato sostituito dall'Obiettivo Convergenza, strumento che mira ad accelerare la convergenza economica delle regioni meno avanzate sotto il profilo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, della tutela dell’ambiente e dell'efficienza amministrativa. Anche l’Obiettivo Convergenza riguarda le regioni con un prodotto interno lordo pro capite (PIL/abitante), inferiore al 75% della media dell’UE allargata. Le regioni italiane rientranti in tale obiettivo, ai sensi di quanto disposto dalla decisione della Commissione europea del 4 agosto 2006, sono la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia, mentre la Basilicata è in phasing out.

Il comma 3 dell'articolo in titolo stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni sul Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i soggetti destinatari dell'iniziativa, siano individuati con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Da ultimi i commi 4, 5 e 6, dispongono le misure economiche per l'attuazione del Fondo, autorizzate fino alla spesa di 2 milioni di euro annui per cinque anni a decorrere dall’anno 2012, da ottenersi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 28248, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


pubblicata il 30 dicembre 2010

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