RUBINATO: BASTA CON GLI SPRECHI E L'ASSISTENZIALISMO

04 aprile 2007

Finalmente inizia la discussione sul Federalismo fiscale, dopo tanti anni di promesse non mantenute da parte del centrodestra e della Lega.
Non mi pare però che la bozza uscita dal Ministero dell'Economia attui davvero i principi dell'autonomia e della responsabilità. E' ora di finirla con forme di assistenzialismo al Sud o comunque a quelle regioni ed enti locali che sono corresponsabili degli sprechi che continuano a finanziare clientelismi e illegalità varie.
Bisogna che ai governi dei territori che creano sviluppo vadano lasciate maggiori risorse, senza per questo intaccare una sana solidarietà nazionale: il modello di governo da cui si deve prendere esempio è quello delle Regioni a Statuto Speciale come il Trentino Alto Adige.

CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1
(Contenuti)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il riordino dell'ordinamento finanziario di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, aventi ad oggetto:
a) le regole di coordinamento della finanza di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane in relazione ai vincoli posti dalla Unione Europea e dai trattati internazionali;
b) i tributi propri delle Regioni e degli enti locali, in relazione alle loro competenze legislative e alle funzioni amministrative loro attribuite;
c) i caratteri dell'autonomia tributaria di Regioni ed enti locali;
d) la distribuzione dei poteri legislativi tra Stato e Regioni in materia di tributi locali;
e) le regole di assegnazione delle risorse finanziarie statali e regionali a Regioni ed enti locali;
f) l'entità dei fondi perequativi assegnati a Regioni ed enti locali, i criteri del loro riparto tra i singoli enti, le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;
g) le modalità di coordinamento della normativa introdotta ai sensi del presente articolo con quella prevista dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;
h) i termini di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative a enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa;
i) la struttura di finanziamento delle Città Metropolitane e di Roma Capitale.

2. I decreti delegati si attengono ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli da 3 a 20.

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pubblicata il 04 aprile 2007

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