Sospensione (e non cessazione) dalla carica per il consigliere comunale e provinciale nominato assessore

19 maggio 2011

Il vigente articolo 64 del testo unico sull’ordinamento degli Enti locali stabilisce l’incompatibilità tra la carica di consigliere e assessore nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nelle province. Il consigliere che accetta la nomina ad assessore cessa dalla carica di consigliere e una volta che viene destituito dall’incarico non può più continuare il mandato elettivo ricevuto dagli elettori.
 
Per correggere questa modalità di applicazione dell’incompatibilità, pur salvaguardando il principio di separazione tra le funzioni degli organi di giunta e consiglio, il collega Rigoni ha messo a punto una proposta di legge, alla quale ho aderito anch’io, proponendo che il consigliere nominato assessore venga sospeso e sostituito in consiglio dal primo dei non eletti. Ciò consente al consigliere sospeso di mantenere il diritto di rientrare in consiglio nel caso in cui venga revocato dal sindaco o si dimetta dalla carica di assessore, nel rispetto anche della volontà popolare. In tal modo ciascun assessore può svolgere la sua funzione con maggiore autonomia e libertà senza questa ‘spada di Damocle’ che pende sulla sua testa.
 
 
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pubblicata il 19 maggio 2011

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