Prestazioni occasionali di tipo accessorio: ritornare alla proposta originaria

12 agosto 2011

La collega Maria Grazia Gatti ha presentato una proposta di legge, alla quale anch’io ho aderito, che ha per oggetto la modifica della disciplina riguardante le prestazioni occasionali di tipo accessorio, una particolare tipologia di lavoro introdotta dalla legge n. 30 del 2003 (legge Biagi) e disciplinata dagli articoli 70-73 del decreto legislativo n. 276/2003. L’istituzione di questo tipo di prestazione lavorativa, il cui pagamento avviene attraverso il meccanismo dei buoni lavoro (meglio conosciuti come voucher), risponde alla necessità di far emergere la vasta area di lavoro nero collegata a quelle attività non riconducibili a contratti di lavoro, perché svolte per soddisfare esigenze occasionali e di carattere saltuario, e consentire una maggiore tutela dei tanti lavoratori sprovvisti di protezione assicurativa e previdenziale.
 
La disciplina originaria è stata, però, oggetto di un continuo processo di trasformazione, se non di stravolgimento, che ha riguardato l’ampliamento degli ambiti di applicazione, l’aumento dei soggetti abilitati a farne uso e la riduzione delle limitazioni che ne restringevano la possibilità di utilizzo. Questa opera di progressivo smantellamento dell’impianto originario rischia di generare un pericoloso arretramento dei diritti e delle tutele dei lavoratori impiegati in questo tipo di prestazioni. Con la proposta di legge si intende ricondurre le prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito di applicazione per le quali furono ideate.
 
 
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pubblicata il 12 agosto 2011

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