Protezione Civile: stop alle gestioni commissariali, in Veneto timori per la terza corsia dell'A4

22 giugno 2012

protezione_civileNella seduta di mercoledì l’Aula ha dato il via libera (444 sì, 45 no e 11 astenuti) al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 59/2012 che riordina la Protezione Civile. Il provvedimento, emendato sia durante l'esame nelle commissioni I e VIII, sia in Assemblea, passa ora al Senato (clicca qui). Nel testo si interviene in modo sostanziale sui compiti e i poteri operativi della Protezione civile, nonché sulle modalità di finanziamento degli interventi, modificando in più punti la legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, riconfigurando le attività e le procedure riguardanti gli stati di emergenza.

Il testo tiene conto di importanti novità intervenute recentemente in tale materia, come l'abrogazione ad opera del d.l. n. 1/2012 del comma 5 dell'art. 5-bis del d.l n. 343/2012, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai c.d. grandi eventi diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (come è accaduto per i Mondiali di nuoto o il G8 de L'Aquila) e riconduce così l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze.

Nell'articolo 1 si specifica che la Protezione Civile deve essenzialmente ed esclusivamente "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi". Ma si parla anche dell'identificazione degli scenari di rischio probabili, di preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. E in questo senso viene istituito il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Altra novità riguarda la durata dello stato di emergenza che passa dai 60 giorni del testo governativo (prorogabili di ulteriori 40 una sola volta) a 90 giorni (più eventuali ulteriori 60). Ma i criteri per poterlo dichiarare si fanno più definiti e circostanziati. Sale anche da venti a trenta giorni il periodo di tempo durante il quale il Capo della protezione civile comunica - senza più doverlo concordare - al Ministero dell'economia e delle finanze le proprie ordinanze. Si conferisce in sostanza il potere al Capo della protezione civile, durante il primo mese di emergenza, di muoversi immediatamente ed autonomamente, senza dover procedere di concerto con il Mef.

I fondi per fronteggiare le spese della Protezione civile andranno reperiti in prima battuta dalle casse statali, e in particolare dal Fondo nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità, e dal Fondo di riserva delle spese impreviste. Qualora venga utilizzato quest'ultimo, lo stesso va reintegrato in pari misura, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la riduzione (taglio lineare) delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato al decreto-legge. Tale disposizione è stata quindi modificata in sede di esame dell'Assemblea (al fine di recepire una condizione formulata ai sensi dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio) nel senso di prevedere che, anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il Fondo è corrispondentemente reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura non superiore a cinque centesimi al litro. Viene meno quindi l'obbligo - stabilito in precedenza dal Governo Berlusconi - a carico delle regioni di attingere per le spese dell'emergenza preventivamente a risorse proprie aumentando i tributi, a cominciare dalle accise sui carburanti. Ciò in attuazione anche della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 22/2012, che aveva dichiarato l'incostituzionalità, per il finanziamento delle emergenze, della norma che autorizzava la regione a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad aumentare ulteriormente l'aliquota sulla benzina nel caso in cui il bilancio della regione non recasse le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa. La nuova norma attribuisce alla regione interessata dallo stato di emergenza la facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro.

Positiva è anche l'esclusione dal Patto di stabilità, per tre anni dall'evento calamitoso, delle spese sostenute da comuni e province per far fronte all'emergenza con risorse proprie (mentre prima valeva solo per quelle trasferite dallo Stato), grazie alla norma inserita dalle commissioni all'art. 1: "1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno". Ciò consentirà finalmente agli enti locali di utilizzare le proprie risorse finanziarie per gli interventi collegati all'emergenza.

L'articolo 3 stabilisce delle disposizioni transitorie in merito alla proroga delle gestioni commissariali in corso che operano ai sensi della legge n. 225/1992. Il testo iniziale prevedeva che le stesse non fossero "suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni", mentre nell'esame in commissione si è stabilito come termine di chiusura quello del 31 dicembre 2012 (fermi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie). Su questo tema, nell'esame del provvedimento in Aula, io e il collega Rodolfo Viola di Venezia abbiamo votato a titolo personale, in modo difforme dal Gruppo del Pd, a favore degli emendamenti n. 3.5 Lanzarin, 3.200 Contento, e gli identici n. 3.6 Milanato e 3.8 Lanzarin che avevano come obiettivo la proroga delle gestioni commissariali dell'autostrada A4 e della Pedemontana oltre il prossimo 31 dicembre, che non sono passati perché hanno votato contro la gran parte del Pdl e  tutto il Pd (in particolare i colleghi deputati friulani hanno fatto una dura opposizione per evitare la proroga del Commissario della terza corsia dell'A4, che è anche l'assessore alla mobilità della regione Friuli Venezia Giulia). Ne è seguita un'accesa polemica, che è continuata sui media nei giorni successivi e che ha visto coinvolte anche le istituzioni locali e le associazioni di categoria del Veneto, per la preoccupazione che il blocco della proroga delle gestioni commissariali in oggetto possa rallentare gravemente o pregiudicare lo stesso completamento di due opere strategiche come la terza corsia della A4 o la Pedemontana veneta (motivo per il quale sia io che il collega Viola abbiamo ritenuto di votare in dissenso dal Gruppo, pur non intervenendo in merito per evitare ogni polemica). A seguito della discussione comunque sono passati degli ordini del giorno sul tema, accolti dal Governo, in particolare il n. 22 del collega Contento, che ho sottoscritto anch'io, con i quali l'Esecutivo si è impegnato ad "adottare tutte le iniziative necessarie per evitare che la scadenza del 31 dicembre prossimo possa pregiudicare la sollecita realizzazione della A4 ed il piano finanziario che la supporta, compresa un'eventuale proroga della gestione commissariale della terza corsia della A4 nel tratto tra Quarto d'Altino e Villesse", come pure per la Pedemontana Veneta. Il che dimostra la fondatezza della posizione espressa nel voto da me e dal collega Viola.

Segnalo infine una norma positiva ai fini di trasparenza, che è quella introdotta in commissione che ha disposto l'istituzione di un'anagrafe pubblica per gli appalti dei grandi eventi e delle gestioni commissariali in corso, da pubblicarsi nel sito internet del Dipartimento della protezione civile, nonché l'ordine del giorno n. 26 a prima firma della collega Rosa De Pasquale, che ho sottoscritto anch'io, accolto dal Governo, che lo impegna sulla messa in sicurezza delle scuole.

 
 
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pubblicata il 22 giugno 2012

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