Camper e roulotte, nessun permesso a costruire. L'incontro con il presidente di Faita.

27 agosto 2013

campingNelle scorse settimane il governatore del Veneto, Luca Zaia, non ha trovato di meglio da fare che fomentare un inutile allarmismo tra i tanti operatori del settore ‘open air' pur di attaccare Governo e Parlamento (clicca qui). Oggetto del contendere, l'art. 41, comma 4, del decreto del Fare, che, secondo l'errata interpretazione data da Zaia, obbligherebbe chi si muove in camper, roulotte o carovan a richiedere il permesso a costruire per poter sostare nei camping o aree sosta delle località turistiche. Per questo il Presidente della Giunta regionale ha annunciato l'ennesimo (e peraltro inutile) ricorso alla Corte Costituzionale, con conseguente spreco di risorse pubbliche, e una legge di iniziativa regionale "contro" quella nazionale.

Per cercare di tranquillizzare i tanti operatori del settore, ho cercato di spiegare come stanno davvero le cose (clicca qui). Secondo l'art. 12 delle c.d. preleggi che aprono il codice civile, nell'interpretazione della legge si deve far riferimento al significato proprio delle parole delle norme e alla ‘intenzione del legislatore'. Intenzione che, in questo caso, al di là un avverbio infelice inserito nella norma, è chiara e indiscutibile, perché nella relazione di accompagnamento alla legge di conversione del decreto del Fare è espressa al di fuori di ogni dubbio la volontà di Governo e Parlamento di favorire l'attività delle strutture per turisti open air. Ecco lo stralcio della relazione alla legge:

"Con le disposizioni di cui al comma 4 si intende chiarire meglio la portata di alcune norme applicate in relazione all'attività di collocazione di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, in modo da risolvere alcune questioni interpretative sorte nell'applicazione concreta delle stesse, suscettibili di ostacolare l'attività delle strutture ricettive per turisti all'aperto.

In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le norme in questione si precisa che la realizzazione di tali allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive". 

In forza di questo elemento, la Corte Costituzionale non abrogherebbe di certo la norma, ma si limiterebbe a confermare la necessità di interpretarla secondo la chiara intenzione affermata dal legislatore negli atti preparatori del provvedimento e in conformità al dettato costituzionale.

Ciò non toglie che sia opportuno chiarire la formulazione della norma stessa per dare definitiva certezza e tranquillità degli operatori, dando fedele attuazione alla volontà espressa dal legislatore. Su questo mi sono impegnata durante l'interessante incontro che ho avuto questa settimana con il presidente nazionale Maurizio Vianello di Faita FederCamping (la federazione che raggruppa le Associazioni regionali del turismo open air) e il presidente di Assocamping di Cavallino-Treporti, Armando Ballarin.

pubblicata il 27 agosto 2013

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