Dl Fallimenti, il Governo accoglie mio odg su recupero Iva piccole e medie imprese

24 luglio 2015

Accolto alla Camera in sede di conversione del decreto legge n. 83  l'ordine del giorno della deputata del Pd Simonetta Rubinato, che impegna il Governo a interpretare l'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633/1972 nel senso di permettere ai creditori del debitore fallito o in concordato preventivo di emettere la nota di variazione Iva sin dal momento dell'apertura della procedura, mentre l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è oggi quella di consentirla alla chiusura delle procedure. 

"L'impegno era stato già assunto dal Viceministro Morando in sede di dibattito in Commissione Giustizia di fronte ad un emendamento che avevo depositato al Dl Giustizia - spiega la deputata - per andare incontro alle istanze delle tante imprese fornitrici che in questi anni hanno pagato un prezzo altissimo a causa della normativa in materia di fallimenti e concordati, della quale in questi anni di crisi talune imprese più grandi hanno abusato in modo spregiudicate per scrollarsi di dosso i loro debiti a danno dei loro fornitori".In Commissione il Viceministro aveva chiesto alla deputata della maggioranza il ritiro dell'emendamento sostenendo che lo stesso richiede una copertura valutata in 340 milioni di euro, non reperibili in questo provvedimento, ma possibili invece in un provvedimento come la prossima legge di Stabilità.

"Sono convinta che si tratti di una battaglia di giustizia sostanziale: alle piccole e medie imprese fornitrici che lottano per mantenere la loro attività e i loro dipendenti, nonostante le perdite dovute al mancato pagamento dei loro crediti da parte del committente fallito o in concordato, va almeno consentito di recuperare l'IVA già versata allo Stato e non riscossa all'apertura della procedura concorsuale e non alla sua chiusura, dopo anni e anni. È il minimo in uno Stato di diritto" afferma la deputata del Pd.

"Quello che chiedo è nello stesso interesse dello Stato - spiega l'on. Rubinato - perché se la nota viene emessa dopo la chiusura del fallimento l'Amministrazione non può più insinuarsi come creditore al passivo fallimentare, determinando, così, la rinuncia al recupero dell'imposta da parte dell'Erario, il che comporta un doppio riconoscimento del credito IVA a danno degli interessi erariali: una prima volta, a favore del cliente poi fallito con l'esercizio della detrazione nel momento di registrazione della fattura, e una seconda volta, all'atto del recupero dell'imposta da parte del fornitore non soddisfatto dal riparto".E conclude: "Ora vigilerò perché nella prossima legge di Stabilità l'impegno del Governo sia mantenuto e la questione sia finalmente risolta". 

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pubblicata il 24 luglio 2015

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