Approvata la legge delega sulla riforma organica della magistratura onoraria

01 maggio 2016

Il 28 aprile scorso la Camera ha approvato la proposta di legge “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” (leggi il testo cliccando qui), dopo il precedente via libera del Senato. Essa consiste nella riforma della disciplina della magistratura onoraria, intervenendo sulle principali figure di magistrato onorario, ovvero i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO).

La principale novità introdotta dal testo approvato è l’unificazione dei magistrati onorari sotto la figura unica del giudice onorario di pace (gop), inserito in un solo ufficio giudiziario, superando così la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale. I magistrati requirenti onorari confluiranno invece nelle procure della Repubblica in una specifica articolazione, l’ufficio dei vice procuratori onorari. In merito all’accesso, sarà sufficiente per la nomina la sola laurea in giurisprudenza, mentre sarà vietato l’ingresso a chi si trova già in pensione. La legge delega interviene inoltre sulla ridefinizione dei requisiti di età (dai 27 ai 60 anni), dei titoli preferenziali e del procedimento di nomina che ora spetterà alla sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario, ancora però da istituire.

La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, limite massimo per coloro già in servizio, ma sarà possibile per i nuovi ingressi effettuare due mandati, funzione che costituirà titolo preferenziale nei concorsi per la pubblica amministrazione. Per i primi due anni i gop saranno impiegati presso l’ufficio del processo e nel corso dell’intero incarico avranno l’obbligo della formazione professionale. Vengono inoltre riordinati i casi di incompatibilità, con una stretta sulle incompatibilità familiari, e individuati più precisamente gli illeciti disciplinari.

Per quanto riguarda l’ufficio del gop, esso perderà l’attuale autonomia funzionale e organizzativa demandando al presidente del tribunale la gestione del personale di magistratura e amministrativo e la predisposizione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario secondo le quali saranno assegnate le cause.

Altra importante novità contenuta nella nuova legge delega è l’aumento delle competenze dei giudici onorari. Sul fronte civile infatti saranno attribuite al gop le cause condominiali, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose in possesso di terzi e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione. La competenza per valore viene estesa fino a 30 mila euro e per gli incidenti stradali fino a 50 mila euro. Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro. Sul piano della competenza penale invece, saranno attribuite nuove fattispecie di reato quali minaccia (salvo vi siano aggravanti) e furto perseguibile a querela, abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, commercio e vendita di fitofarmaci e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine.

Infine, i giudici onorari dopo due anni di incarico, in casi eccezionali e contingenti e in presenza di specifici presupposti quali eventuali scoperture di organico, potranno essere componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Sarà anche possibile, in ipotesi tassative, applicare i gop nella trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, con l’eccezione però dei procedimenti cautelari e possessori in materia civile e nelle controversie di lavoro e previdenza e in campo penale delle funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.

Per approfondire clicca qui per consultare il dossier elaborato dal Servizio Studi della Camera.


pubblicata il 01 maggio 2016

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