Il parere della Commissione Bilancio al decreto legislativo su partecipate

08 agosto 2016

L'atteso decreto sulle società Partecipate è in dirittura d'arrivo. Un pacchetto di norme che, nell'attuare la riforma Madia, dovrebbe portare a una drastica sforbiciata delle multiutilities e delle cosiddette 'scatole vuote' a partecipazione pubblica. Il decreto Partecipate dovrebbe infatti approdare al prossimo Consiglio dei ministri e diventare legge prima della pausa estiva, rispettando così il timing dettato dalla legge delega, che prevede la scadenza al 28 agosto. Le commissioni parlamentari di Camera e Senato avevano dato in giugno un primo parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni al testo. Dopo la discussione in Parlamento il decreto, nel primo passaggio in Cdm, il 14 luglio scorso, ha quindi raccolto alcuni di quei suggerimenti. Molte sono le novità comunque rispetto alle regole del passato

Ecco le principali.

Cda: l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sarà costituito, di norma, da un amministratore unico, ma per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. 

Quote rosa: nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico dovrà essere rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. 

Taglio numero società: entro il 2017 arriverà la "tagliola", ovvero si effettuerà una razionalizzazione straordinaria delle società che non rientrano in determinati parametri, laddove inizialmente era stata prevista entro i primi 6 mesi dall'approvazione della legge. A seguire ogni anno verranno eseguite ulteriori operazioni di 'pulizia' con la regia del Mef e dal 2018 si procederà con una 'cura' per così dire ordinaria. 

Fatturato e perdite: il tetto del fatturato medio per identificare le Partecipate da eliminare è di 1 milione di euro, verranno chiuse quelle che stanno al di sotto. Inoltre, le società 'in rosso' per 4 dei cinque esercizi precedenti saranno chiuse ma solo se il risultato negativo è di ammontare non inferiore al 5% del fatturato. 

Premi e Tfr ai dirigenti: si sono ammorbiditi i criteri per assegnare i premi ai manager delle Partecipate che non sono a controllo pubblico. Potranno essere corrisposti anche se le società sono in perdita purché la perdita sia inferiore all'anno precedente o se migliora la situazione (ma servirà un decreto ad hoc per stabilire i criteri). Si stabiliscono limiti a stipendi e mega buonuscite in quelle società che hanno una partecipazione pubblica superiore al 10%. Diverso il criterio per le società a controllo pubblico in perdita, in cui il bonus non sarà dato ai manager. 

Corte dei conti: i giudici della Corte dei conti hanno la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai  dipendenti delle società in house. 

Nell'allegato A del testo vengono infine indicate tutte le società escluse dalle nuove norme. Sono 35, ecco l'elenco: Coni Servizi, EXPO, Arexpo, Invimit IPZS, Sogin, Gruppo ANAS, Gruppo GSE, Gruppo Invitalia, Gruppo Eur, FIRA, Sviluppo Basilicata, Fincalabra, Sviluppo Campania, Gruppo Friulia, Lazio Innova, Filse, Finlombarda, Finlombarda Gestione SGR, Finmolise Finpiemonte, Puglia Sviluppo, SFIRS, IRFIS-FinSicilia, Fidi-Toscana, GEPAFIN, Finaosta, Veneto Sviluppo, Trentino Sviluppo, Ligurcapital, Aosta Factor, FVS SGR, Friulia Veneto Sviluppo SGR, Sviluppumbria, Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR. 

Il testo del decreto, successivamente al Cdm del 14 luglio, è quindi tornato per la seconda volta in Parlamento. L'ulteriore passaggio si è reso necessario in quanto deputati e senatori, seppur favorevoli al decreto del governo, avevano posto una molteplicità di condizioni su alcuni punti nodali. Mentre al Senato in questo secondo passaggio è stato dato un semplice parere favorevole, dalla commissione Bilancio della Camera, che pure ha visto accolte 22 delle 27 condizioni espresse nel primo parere (lo trovi a questo link), sono state invece rilevate ancora delle criticità, tre sostanzialmente (a questo link il secondo parere ).

In particolare, la prima osservazione riguarda la possibilità di escludere da alcuni vincoli (come ad esempio la composizione degli organi statutari e altri aspetti statutari) le società a partecipazione mista pubblico-privata, che gestiscono servizi in base a gare. In sostanza, si chiede di trattarle come le società che stanno sul mercato e quindi di non sottoporle a determinati vincoli, dal momento che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e la selezione del privato si svolge con procedure di evidenza pubblica. Un altro punto critico riguarda la soglia di fatturato per identificare le Partecipate da eliminare. Il relatore Mauro Guerra ha nuovamente chiesto di abbassare il tetto di 1 milione, considerato troppo rigido, a 500 mila euro, rispetto al fatturato medio nei tre anni precedenti all'esercizio in corso. La proposta di abbassare la soglia potrebbe andare di pari passo con l'introduzione di altri vincoli, ad esempio sulla gestione (amministratore unico) dal momento che, magari, svolgono un servizio di valenza sociale e non raggiungono alti fatturati. Sono intervenuta anch'io a sostegno di questa modifica, per raccogliere l'appello che dal territorio mi era stato rivolto dalla direttrice della Casa di riposo di Trevignano “Villa Pasinetti S.r.l.", una realtà virtuosa che ha un fatturato inferiore al milione  di euro, pur essendo in attivo da sempre e non offrendo compensi ai Consiglieri di Amministrazione. Infine, il terzo rilievo riguarda il caso in cui società in house (e quindi quelle che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo) perdano affidamenti o vengano messe in liquidazione: si è chiesto che sia applicabile l'art. 2112 del Codice civile (riguarda il trasferimento dei rami di azienda), affinché il personale possa passare a una nuova società senza che vi siano problematiche previdenziali. Su questo aspetto il Governo aveva accolto l'originaria considerazione solo per casi di programmazione straordinaria, laddove si chiede sia invece ordinaria. Per queste società, secondo il parere della Commissione, non possono valere le stesse regole di turnover che si esercitano per i dipendenti degli enti locali, ovvero con il limite del 25%. 

Vedremo ora se il prossimo Cdm riconsidererà qualcuna di queste osservazioni.


pubblicata il 08 agosto 2016

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