Approvato alla Camera il testo unico del vino

24 settembre 2016

Il 21 settembre scorso la Camera ha approvato il disegno di legge sulla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del Vino", il cosiddetto "Testo Unico del Vino", per avere in Italia una sola normativa di riferimento per il settore vitivinicolo e accelerare il percorso di semplificazione burocratica, promosso dal Governo, per rafforzare un settore che vale più di 14 miliardi di euro di fatturato. Il testo, che passa ora all’esame del Senato, è "il frutto di un lavoro parlamentare approfondito e condiviso, che dà alla filiera nuovi strumenti operativi. Avere in una sola norma di 90 articoli tutte le disposizioni, unificando, aggiornando e razionalizzando le leggi esistenti, rappresenta un risultato storico". Così il Ministro Martina, mentre per il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, è "il risultato di una lunga mobilitazione per liberare le energie del settore più dinamico del Made in Italy agroalimentare di cui ne rappresenta la principale voce dell'esportazione".

Tra le novità inserite una disposizione sulla salvaguardia dei vigneti eroici (ovvero quei vigneti che insistono su aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico), storici o di quelli aventi particolare pregio paesaggistico, al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero e salvaguardia. Nuova è anche la disciplina dell’attività di enoturismo, ossia di tutte quelle pratiche riguardanti l'accoglienza e l’ospitalità dei turisti presso vigneti e cantine. Tra le principali innovazioni le semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'Ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in merito alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici. Si prevede poi la facoltà per i vini DOP ed IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità, purché autorizzati dal Mipaaf d'intesa con la Regione competente, e si ribadisce che solo le denominazioni di origine possono prevedere l'indicazione di sottozone, oltre alla coesistenza di più DOCG e/o DOC o IGT nell'ambito del medesimo territorio.

A tutela del patrimonio viticolo nazionale viene stabilito che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate soltanto le varietà di uva da Vino iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee. Inoltre viene istituito dal Mipaaf uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo nel quale dovrà essere iscritta ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da Vino. E' poi previsto un sistema sanzionatorio meno soffocante per le imprese grazie ad una risoluzione preventiva delle irregolarità attraverso il ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti solo comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. Infine vengono previste norme per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal Vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine. 

A questo link il dossier di approfondimento del gruppo dei deputati Pd alla Camera: http://www.deputatipd.it/files/documenti/171_Disciplina%20della%20coltivazione%20della%20vite%20e%20della%20produzione%20e%20del%20commercio%20del%20vino.pdf


pubblicata il 24 settembre 2016

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