Norma salva mutuatari insolventi: arrivano i primi risultati

Un avvocato di Foggia ha voluto comunicare il suo apprezzamento all’on. Rubinato per il lavoro svolto in Camera dei Deputati, con particolare riguardo alla sua iniziativa di progetto di legge n. 1801 (Disposizioni per consentire la permanenza nell’alloggio ai contraenti di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale divenuti insolventi) ed alla norma di cui all’art. 1-quater introdotto con un emendamento della deputata del Pd alla Legge 18 dicembre 2008, n. 199 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”), informandola di una prima applicazione del procedimento ivi previsto.

La norma di cui all’ art. 1- quater  prevede che “Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire il disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvederanno a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.
Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, della legge 8 dicembre 1998, n.431, e successive modificazioni, e comunque non inferiori al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l’estinzione del mutuo relativo all’immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell’immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”.

In sostanza il legale ha ritenuto applicabile questa norma al caso di una assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica che nel 2003 aveva proceduto al suo acquisto dall’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Foggia. Successivamente, nel 2004, l’assegnataria aveva richiesto un finanziamento ad un Istituto di credito, ma a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento, la Banca procedeva nei confronti dell’assegnataria con il pignoramento dell’immobile di edilizia residenziale pubblica, già cedutole in proprietà dall’ Istituto Autonomo per le Case Popolari di Foggia.
Nell’ ambito di tale procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Foggia, l’Istituto Case Popolari avendone legittimazione, ha ritenuto di intervenire, incaricando il proprio legale, in forza della lettera ed (ancor più) dello spirito della legge 199/2008 art.1-quater, poiché attraverso il riacquisto dell’immobile da parte di IACP e la successiva stipula del contratto di locazione a favore della mutuataria insolvente si riduce evidentemente il disagio abitativo che costei soffrirebbe a causa della vendita forzata dell’ immobile.  Inoltre attraverso la surrogazione nel debito della assegnataria insolvente da parte dello IACP si riduce l’accrescersi della relativa posizione debitoria nei confronti dell’ Istituto Bancario.

Per evitare la vendita all’asta dell’immobile di e.r.p., l’ Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia è così intervenuto  nel giudizio di espropriazione forzata innanzi al Giudice del Tribunale di Foggia ed ha proposto istanza di sospensione del giudizio sulla base della norma di cui all’art.1-quater della L.199/2008. Il giudice accogliendo l’istanza ha statuito con ordinanza la sospensione del giudizio di esecuzione per sei mesi.
Affinché la procedura individuata dalla norma di cui l’art. 1-quater si concluda occorrerà ora procedere alla stipula di un contratto complesso (tipizzato dalla stessa norma di cui l’art. 1–quater della Legge 18 dicembre 2008, n. 199) tra IACP di Foggia, l’assegnataria – mutuataria insolvente e l’ Istituto bancario che:
a) trasferisca la proprietà dell’immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare allo IACP;
b) estingua il debito contratto dall’assegnataria cristallizzato nell’atto di pignoramento immobiliare a favore dell’ istituto bancario;
c) individui i termini essenziali del contratto di locazione a canone sostenibile a vantaggio della stessa assegnataria da stipularsi con separato accordo.

“Mi ha fatto piacere sapere che il mio lavoro può essere utile a risolvere i problemi concreti di persone che in questo  momento di crisi sono in grande difficoltà. Questo è per me motivo di ancora maggiore impegno nell’attività di parlamentare” è il commento dell’on. Simonetta Rubinato, che preannuncia “Sto lavorando ad una proposta di legge per evitare che si ripetano casi terribili come quello accaduto una settimana fa al piccolo Elvis di Napoli, che è morto a sei anni a causa di un braciere acceso dalla mamma per scaldarsi dopo che l’Enel aveva tagliato la corrente elettrica per il mancato pagamento della bolletta. E’ una vergogna ed una ingiustizia che non si deve ripetere più”.
 
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